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"); //--> ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “F.M. II della
Rovere” con sezioni I.T.C.G. e
I.P.S.I.A Via Garibaldi, 63 - 61049
URBANIA (PU) Tel. 0722 319898/317673 –
fax 0722 317673
www.iis-dellarovere.eu E-mail: itcg.dellarovere@provincia.ps.it REGOLAMENTO D’ISTITUTO (Deliberazione del Consiglio d’Istituto n. 18 del 26.06.2008) PREMESSA L’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Francesco Maria II della Rovere” di Urbania si propone di favorire negli studenti la crescita e la valorizzazione della persona, la completa formazione culturale e professionale e lo sviluppo di una coscienza critica. Educa gli studenti alla partecipazione costruttiva alla vita scolastica, alla solidarietà, al rispetto delle differenze e delle identità di ciascuno, della multiculturalità, del pluralismo religioso, al rispetto dei valori fondamentali contenuti nella Costituzione e nelle carte internazionali dei diritti. Considera le diversità culturali, etniche e religiose esistenti una risorsa che consentirà agli studenti di relazionarsi tra loro senza pregiudizi, ma con apertura e senso critico.
Gli studenti sono assistiti quotidianamente dai docenti i quali, oltre a trasmettere loro i contenuti culturali delle singole discipline, promuovono la formazione spirituale e morale e lo sviluppo di una coscienza storica di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale e alla civiltà europea, che consenta loro di porsi in termini consapevoli col mondo che li circonda. L’Istituto riconosce e garantisce agli studenti anche il diritto ad un autonomo apprendimento, al fine di arricchire la propria formazione attraverso la scelta di attività curricolari integrative e attività facoltative, offerte dalla scuola. L’Istituto riconosce e garantisce
agli studenti stranieri il rispetto della vita culturale e religiosa della
comunità alla quale appartengono, favorisce e promuove iniziative volte alla
accoglienza e alla realizzazione di attività interculturali, per consentire ad ogni persona di
autopromuoversi nella valorizzazione
della propria e dell’altrui cultura, al fine di favorire forme di inserimento e di
partecipazione alla realtà
territoriale di adozione. L’Istituto
considera prioritario il rapporto con le Istituzioni locali ed auspica
l’elaborazione con le stesse di un “patto formativo” di territorio; considera
altresì fondamentali le intese con il tessuto socio-economico produttivo; promuove
contatti con le aziende per lo svolgimento di stage teorico-pratici e per esperienze di alternanza scuola-lavoro.
L’Istituto considera
particolarmente importante il rapporto con le famiglie degli studenti, con le quali condivide le tappe del processo
di crescita dei giovani. L’Istituto attua nel proprio ambito una politica scolastica volta ad assicurare nel migliore dei modi il concreto esercizio del diritto allo studio ed all’istruzione. CAPO 1 ORGANI COLLEGIALILa composizione, l’elezione, le competenze, le modalità di convocazione, di votazione e gli organi degli organismi collegiali sono regolate in conformità al T.U. n. 297/1994. Art. 1 ConvocazioneL’iniziativa della convocazione di un organo collegiale è esercitata dal Presidente dell’organo stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva, limitatamente al Consiglio di Istituto. L’atto di convocazione va disposto con almeno 5 giorni di anticipo dalla data prevista per la seduta e con almeno 24 ore nel caso di riunioni d’urgenza. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l’ora, il luogo della riunione e deve essere affissa all’albo. Art. 2 Validità delle seduteLa seduta di convocazione diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Nel numero dei componenti non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti. Art. 3 Discussione ordine del giornoIl Presidente individua tra i membri dell’organo collegiale il Segretario della seduta, fatta eccezione per i casi in cui il segretario è individuato per legge. E’ compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all’ordine del giorno nella successione in cui compaiono nell’avviso di convocazione. Gli argomenti all’ordine del giorno sono tassativi. Se l’organo collegiale è presente in tutti i suoi componenti si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti. Costituiscono eccezione al comma precedente le deliberazioni del Consiglio d’Istituto, che devono essere adottate su proposta della Giunta Esecutiva. L’ ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente l’organo collegiale, previa approvazione a maggioranza. Art. 4 Mozione d’ordine Prima della discussione di un argomento all’ordine del giorno, ogni membro presente alla seduta può presentare una mozione d’ordine per il non svolgimento della predetta discussione (questione pregiudiziale) oppure perché la discussione stessa sia rinviata (questione sospensiva). Sulla questione sospensiva possono parlare un membro a favore ed uno contro. Sull’accoglimento della mozione si pronuncia l’organo collegiale a maggioranza con votazione palese. Art. 5 Diritto di
intervento Tutti i membri dell’organo collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo l’ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione. Art. 6 Dichiarazione di votoUna volta che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d’ordine. Art. 7 Votazioni Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano. La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone. La votazione non può validamente avere luogo se i consiglieri non si trovano in numero legale. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente. Art. 8 Surroga di membri cessatiPer la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il disposto dell’art. 22 del DPR 416/74. Le eventuali elezioni suppletive si effettuano, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale. Art. 9 DecadenzaI membri eletti dell’organo collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l’eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi. Art. 10 DimissioniI componenti eletti nell’organo collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. In prima istanza, l’organo collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito. Una volta che lo stesso abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili. Art. 11 Norme di funzionamento del Consiglio di IstitutoLa prima convocazione del C.d.I., immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico. Nella prima seduta, il C.d.I. è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del C.d.I.. E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del C.d.I.. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa. Il C.d.I. nella prima seduta, dopo l’elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da un docente, un componente del personale ATA, un genitore ed uno studente, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell’Istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione di Segretario della Giunta stessa. Per le modalità, complete ed esaustive, dello svolgimento dei lavori del C.d.I. e della G. E. si fa riferimento al T.U. 297/1994. Art. 12 Norme di funzionamento del Collegio dei DocentiIl C.D. si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il piano annuale delle attività concordato ed approvato prima dell’inizio delle lezioni. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. Il C.D., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio con ruolo prioritario ai Dipartimenti. Delle commissioni nominate dal C.D. possono far parte i membri del Collegio stessi, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le commissioni eleggono un coordinatore. Le commissioni possono avanzare proposte relativamente all’oggetto per il quale sono state nominate. Art. 13 Norme di
funzionamento del Comitato per la Valutazione del
Servizio degli Insegnanti Il C.V.S.I., composto da due docenti, membri effettivi, e da un supplente, è convocato dal D.S. che ne fa parte di diritto: - in periodi programmati, per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell’art. 448 del D.L.vo n. 297/94, per un periodo non superiore all’ultimo triennio; - alla conclusione dell’anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi degli artt. 438, 439 e 440 del D.L.vo 297/94; - ogni qual volta se ne presenti la necessità. Art. 14 Norme di funzionamento dei Consigli di ClasseIl Consiglio di Classe è presieduto dal D.S. o da un docente suo delegato, membro del Consiglio, ed è convocato a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le componenti ovvero con la sola presenza dei docenti. Il Consiglio di Classe si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il piano annuale delle attività concordato ed approvato prima dell’inizio delle lezioni. CAPO II DOCENTI Art. 15 Indicazioni sui
doveri dei docenti I docenti curano l’aggiornamento delle discipline insegnate e delle più vaste problematiche relative alle dinamiche sociali e formative. I docenti devono trovarsi in classe almeno 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare quelli dei giorni precedenti, annotare sullo stesso registro l’avvenuta o la mancata giustificazione. Se l’assenza è superiore a cinque giorni deve accertare la presenza del certificato medico che va fatto pervenire in busta chiusa alla segreteria. In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l’orario di entrata, la giustificazione o la richiesta di giustificazione e ammetterlo in classe. Se un alunno richiede, con permesso scritto, di uscire anticipatamente, occorre chiedere l’autorizzazione al D.S. o al docente delegato. Naturalmente l’alunno, se minorenne, sarà accompagnato dal genitore o da chi ne fa le veci. I docenti indicano sul registro di classe i compiti assegnati e gli argomenti svolti. I registri devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e rimanere nel cassetto personale a disposizione della Dirigenza Scolastica. I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli. Durante l’intervallo i docenti vigilano sull’intera classe e collaborano con i colleghi delle altre classi secondo il piano predisposto. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi, infine vigilano sull’uscita ordinata della classe. I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati in Presidenza per il successivo risarcimento da parte del responsabile. Qualora questo non venga individuato, gli insegnanti della o delle classi interessate ne discuteranno in C.d.C. con i genitori ed il risarcimento sarà effettuato in modo collettivo. Gli insegnanti dovranno impedire in classe l’uso del cellulare ed altre strumentazioni simili e vigileranno sul divieto di fumo. Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all’Albo della scuola o inseriti nell’apposito registro si intendono regolarmente notificati. I docenti non possono utilizzare i telefonini cellulari durante l’orario di lavoro. I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali. In caso di motivo d’ufficio, la telefonata va annotata sull’apposito registro, indicando numero composto, destinatario e nome della persona che effettua la telefonata. I docenti curano il rapporto scuola-famiglia, specie attraverso i colloqui mattutini e quelli generali pomeridiani programmati. Il ricorso alla Presidenza per problemi di ordine disciplinare va limitato ai casi di gravi inadempienze da parte degli allievi. CAPO III
STUDENTI
Art. 16 Diritti 1) L’alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola e ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. 2) La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome. 3) Il coordinatore del C.d.C. si farà carico di illustrare alla classe il Piano dell’Offerta Formativa e recepirà osservazioni e suggerimenti che verranno posti all’analisi e alla discussione del C.d.C.. 4) I docenti esplicitano le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica e i criteri di valutazione. 5) Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 6) La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza. 7) Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. 8) Il dirigente scolastico e i docenti, con le modalità previste dal presente Regolamento, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. 9) Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. 10) Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. 11) Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. 12) La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
13)
La scuola favorisce altresì negli studenti tutte
le forme di partecipazione attiva e responsabile, i raccordi in rete, la
comunicazione con le associazioni studentesche e 14) La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: a) un
ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio
educativo-didattico di qualità;
15)
Il diritto degli studenti ad associarsi
all’interno della scuola viene
esercitato in base alle norme del presente Regolamento. Art.
17 Assemblee
studentesche di classe e di istituto Gli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dagli artt 12, 13 e 14 del T.U. del 16.4.94 n. 297. Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli alunni. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto e devono essere richieste al Dirigente Scolastico. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l’assemblea d’istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele. I rappresentanti degli alunni nei consigli di classe possono esprimere pareri o formulare proposte al Consiglio di Istituto. Il Comitato studentesco, costituito dagli studenti eletti negli organi collegiali, può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto. E’ consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto al mese, nel limite delle ore di lezione di una giornata, ed una di classe al mese nel limite di due ore. L’assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l’anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell’orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l’orario delle lezioni, in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli alunni unitamente agli argomenti da inserire nell’ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal C.d.I.. A richiesta degli alunni, le ore destinate all’assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All’assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico od a un suo delegato, i docenti che lo desiderino. In particolare l’assemblea di classe si svolgerà sotto la sorveglianza del docente in orario. L’assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto. L’assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli alunni. La data di convocazione e l’ordine del giorno dell’assemblea devono essere preventivamente presentati al Dirigente Scolastico. Il Comitato studentesco, ove costituito, ovvero il Presidente eletto dall’assemblea, garantisce l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. Il Dirigente Scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea. Art. 18 Doveri 1) Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. 2) La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività organizzate e programmate dal Consiglio di Classe. 3) Gli alunni maggiorenni hanno facoltà di autogiustificare le assenze; i minori devono presentare la giustificazione firmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. Le assenze devono essere giustificate tramite l’apposito libretto e devono essere presentate al rientro in classe, all’inizio della prima ora di lezione, all’insegnante che provvederà a controfirmare e a prendere nota sul registro. Se l’assenza dovuta a malattia supera i cinque giorni occorre presentare una certificazione medica. In caso di ripetute assenze, su segnalazione dei docenti della classe, saranno inviate comunicazioni scritte alle famiglie anche degli alunni maggiorenni. 4) Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 5) Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi enunciati nella premessa al presente Regolamento. 6) Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 7) Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. 8) Gli alunni entrano 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, previste per le ore 8,00. Per coloro che raggiungono la sede in anticipo è consentito l’ingresso nella scuola, nelle stagioni fredde, anche dieci minuti prima, purché gli studenti mantengano un comportamento corretto e responsabile. 9) All’interno dell’Istituto è vietato fumare. Durante la ricreazione è consentito, ai soli maggiorenni, fumare nel cortile esterno della sede centrale e negli spazi aperti delle sedi distaccate. 10) Se non per comprovate necessità, gli studenti non possono uscire dalla classe nelle prime due ore e nell’ora successiva alla ricreazione. 11) I distributori di bevande sono utilizzabili solo negli orari stabiliti e affissi. Peraltro in qualsiasi ora si può beneficiare del servizio di distribuzione dell’acqua. 12) Gli alunni devono portare quotidianamente il diario scolastico che è il mezzo di comunicazione costante tra scuola e famiglia. Ai genitori vanno fatte conoscere le eventuali annotazioni degli insegnanti e le comunicazioni della scuola. 13) Non è consentito agli alunni di uscire dall’edificio scolastico prima del termine delle lezioni. In caso di necessità i genitori dovranno venire a prelevare personalmente lo studente (o delegare per iscritto un’altra persona maggiorenne, che dovrà essere munita di documento di riconoscimento). 14) In caso di astensione collettiva dalle lezioni, gli alunni devono presentare giustificazione, fatte salve le competenze del Dirigente Scolastico e degli organi collegiali previste dalla vigente normativa in materia. 15) Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un’aula all’altra, all’ingresso e all’uscita gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato. 16) Gli alunni possono recarsi nella sala insegnanti, in biblioteca, nei laboratori, solo con l’autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante che ne assuma la responsabilità. 17) Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni sia all’interno della scuola che fuori. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze di altri e atti di bullismo. 18) Nelle aule e nel cortile sono posizionati appositi contenitori per la raccolta differenziata: è necessario utilizzarli correttamente. 19) Gli alunni che per motivi di salute non possono seguire le lezioni di educazione fisica devono presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore o da chi ne fa le veci, unitamente al certificato del medico di famiglia su modulo A.S.L.. Per la pratica dell’attività sportiva integrativa, per la partecipazione ai giochi sportivi studenteschi, a partire dalla fase distrettuale, e per l’iscrizione ai corsi di nuoto dovrà essere presentato il certificato di stato di buona salute. 20)Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l’occorrente per i compiti e le lezioni ed evitano di portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola in ogni caso non risponde di eventuali furti. 20) Ogni studente è responsabile dell’integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida: coloro che provocano danni al materiale e/o alle suppellettili della scuola devono risarcirli. 21) E’ fatto divieto agli alunni di invitare estranei ed intrattenersi con loro nella scuola. Premessa alle norme disciplinari Compito preminente della scuola è educare
e formare, specie di fronte al diminuito ruolo della famiglia, ai mutati
scenari di formazione, ai diversi modelli culturali e nuovi stili di vita,
talora improntati ad eccessi comportamentali. In quanto comunità di dialogo e crescita
personale e collettiva, la scuola deve presentarsi come luogo di regole da conoscere, condividere e rispettare,
essenziali nel processo di crescita. A questo principio deve essere improntata
qualsiasi azione disciplinare. Pertanto la sanzione, come antidoto
all’illusione dell’impunità, deve essere irrogata in modo tempestivo, per
assicurarne la comprensione e quindi l’efficacia. Le sanzioni possono essere inflitte anche
per mancanze commesse fuori della scuola ma che siano espressamente collegate a
fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte
ripercussione nell’ambiente scolastico. La convocazione dei genitori si
considera mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di
recupero e nella logica del patto educativo di corresponsabilità, di cui all’articolo 28 del presente Regolamento. Art. 19 Norme disciplinari
1)
Per mancanza
disciplinare si intende qualsiasi comportamento dello studente che contrasti
con la normativa vigente.
2)
I provvedimenti
disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità
scolastica.
3)
Nessuno può
essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad
esporre le proprie ragioni.
4)
Nessuna
infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla
valutazione del profitto.
5)
In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente
né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate
e non lesive dell'altrui personalità.
6)
Le sanzioni e i provvedimenti che comportano
allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo
collegiale.
7)
Nei periodi di
allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo
studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità
scolastica.
8)
L'allontanamento
dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano
stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal
caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero
al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il
disposto del comma 7.
9)
Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i
servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo
stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di
appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno,
ad altra scuola. Art. 20 Tipologie di comportamenti sanzionabili
1)
Gesti, azioni, espressioni di bullismo e
di prevaricazione di uno studente, all’interno della scuola, e nei percorsi da
e per la stessa.
2)
Danneggiamenti al patrimonio collettivo:
strutture, macchinari, tecnologie, sussidi scolastici.
3)
Infrazione/violazione al divieto di fumo.
4)
Turpiloquio, volgarità espressive, che
offendono la dignità dell’interlocutore (studenti, docenti, personale ATA,
D.S.) e violano le comuni regole comportamentali e relazionali.
5)
Manipolazione del registro di classe e di
altri documenti della scuola, quali pagelle, libretto delle assenze ecc.
6)
Disturbo insistito e/o ripetuto allo
svolgimento dell’attività scolastiche e comportamenti inadeguati, a lezione o
in qualsiasi altra situazione formativa, come visite guidate, viaggi di
istruzione, trasferimenti in palestra, ecc..
7)
Deturpamento del banco, dei muri e
dell’arredo scolastico con incisioni, frasi e disegni volgari.
8)
Uscita dall’aula o dall’edificio
scolastico senza preventivo permesso. Le
sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità
scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale. Art. 21 Classificazione
delle sanzioni disciplinari e degli interventi educativi e correttivi 1) Richiamo orale. Mancanza ai doveri scolastici o di impegno. 2) Ammonizione scritta. Tale sanzione è prevista nei casi di mancanze ai doveri scolastici gravi e ripetute; richiami orali ripetuti; ritardi reiterati; comportamento ineducato; disturbo alle attività didattiche; mancata esecuzione di disposizioni dei docenti. L’ammonizione verrà riportata sul registro di classe e comunicata alla famiglia a mezzo diario o lettera. 3) Allontanamento dalla lezione. Tale sanzione è prevista nel caso di disturbo continuato alle attività didattiche. 4) Sospensione dalle lezioni fino a 3 giorni. Tale sanzione è prevista dopo la terza nota nello stesso quadrimestre ovvero in caso di assenza ingiustificata ripetuta o per comportamenti lesivi della dignità del docente e dei compagni. 5) Sospensione fino a 15 giorni. Tale sanzione è prevista nel caso che lo studente metta in atto comportamenti consistenti in: danneggiamento dei beni della scuola; atti di ingiustificata insubordinazione nei confronti del Dirigente e degli insegnanti; offesa al Dirigente, agli insegnanti, al personale ausiliario ed ai compagni e violazione del divieto di fumare all’interno del plesso scolastico. 6) Sospensione dalle lezioni per più di 15 giorni, l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi, nelle ipotesi del punto precedente aggravate dalla reiterazione, in presenza di gravi atti di bullismo e teppismo e di violenza fisica e psicologica, all’interno della scuola, durante i trasferimenti di sede e nei percorsi casa-scuola e viceversa. 7)
Allontanamento dalla comunità scolastica. Con riferimento alle fattispecie di cui al
comma 6, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati
da una particolare gravità, tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ed
ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e
tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico, la sanzione
è costituita dall’allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione
dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo del
corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento sino al termine
dell’anno scolastico. 8)
Punizioni collettive. Solo in casi
eccezionali e per rispondere ad una precisa strategia educativo-didattica sono
previsti provvedimenti per un intero gruppo. 9)
Risarcimento. Stante la finalità educativa
dei provvedimenti disciplinari, per rafforzare il senso di responsabilità, l’organo
che irroga la sanzione può disporre l’obbligo di frequenza o la conversione del
provvedimento disciplinare in attività di natura sociale e culturale in favore
della comunità scolastica per un periodo proporzionato ai giorni di
sospensione. Il risarcimento prevede anche la refusione dei danni materiali
eventualmente provocati agli arredi, suppellettili, attrezzature e in senso
lato, al patrimonio collettivo. Art. 22 Soggetti competenti a
infliggere la sanzione Il singolo docente
può irrogare le sanzioni di cui ai numeri 1,2,3. Il Dirigente può
irrogare le sanzioni di cui ai numeri 1,2,3,4,5. Il Consiglio di
Classe, convocato entro 3 giorni dal Dirigente Scolastico su richiesta della
maggioranza dei suoi componenti può irrogare le sanzioni di cui ai punti
1,2,3,4,5 e 8. Il Consiglio di
Istituto, convocato dal Dirigente su richiesta del Consiglio di Classe, può
irrogare le sanzioni di cui ai punti 6 e 7. Art
23 Norme
di procedura e decisione. Lo studente sottoposto a procedimento disciplinare
potrà esporre le ragioni a sua discolpa; in particolare per i fatti che
comportino le sanzioni di cui al
precedente art. 21), dal n. 4 al n. · venire a conoscenza nel più breve tempo possibile della contestazione mossagli;
·
essere convocato, obbligatoriamente insieme ai
genitori ove minorenne, con un preavviso di almeno 48 ore, davanti
all’organo competente; se lo studente è
maggiorenne la presenza dei genitori è facoltativa; lo studente minorenne, ove i genitori
·
non
compaiano, deve comunque essere assistito da persona maggiore di età di sua
fiducia, in mancanza l’organo giudicante assegna allo studente un maggiorenne scelto anche tra
il personale della scuola; · farsi assistere e difendere da persona di sua fiducia maggiorenne; · presentare memorie scritte e portare testimoni a sua discolpa che, ove ritenuti dall’organo giudicante rilevanti, saranno escussi senza formalità; · produrre documenti e prove a discarico. La seduta
dell’organo deputato alla comminazione della sanzione inizia con la
relazione di un docente incaricato dal
dirigente scolastico. Il relatore espone i fatti e le norme disciplinari che si
ritengono violate dallo studente e
propone la decisione da assumere. Terminata la
relazione ciascun docente potrà rivolgere domande allo studente (o agli studenti in caso di
procedura per sanzione collettiva)
relative al fatto di cui alla contestazione. Prende quindi la parola lo studente (o a turno gli studenti in caso di procedura per sanzione collettiva), ovvero la persona incaricata della difesa. Vengono poi sentiti i genitori se l’incolpato è minorenne. L’organo competente, esaurita la procedura, emette, a maggioranza, un provvedimento motivato di:
·
Archiviazione. Ove risulti che lo studente non ha commesso il
fatto o che l’abbia commesso in
presenza di una causa di giustificazione, segnatamente nell’esercizio di un proprio
diritto.
·
Applicazione della sanzione disciplinare. In tal caso il provvedimento deve essere correlato alla contestazione. Nel commisurare la sanzione l’organo competente tiene conto del
comportamento, (documentato ove negativo) tenuto complessivamente dallo
studente nel corso dell’anno. Art.
24 Impugnazioni Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso,
da parte di chiunque vi abbia concreto
ed attuale interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione
della loro irrogazione, alla Commissione di garanzia, della quale fanno parte:
a)
il
Dirigente scolastico, che lo presiede;
b)
un
rappresentante dei docenti, designato dal Consiglio d’Istituto;
c)
un
rappresentante degli studenti, eletto all’interno del Comitato studentesco;
d)
un
rappresentante dei genitori, designato dal Consiglio d’Istituto fra gli eletti
negli organi collegiali;
e)
un
rappresentante del personale ATA,
designato dal Consiglio d’Istituto. Art. 25ProceduraLo studente deve essere avvertito almeno 5 giorni prima della data in cui si celebrerà l’adunanza della Commissione di garanzia. Fino a due giorni prima della adunanza può presentare memorie scritte nella segreteria della scuola. Almeno cinque giorni prima della adunanza il Presidente nomina un relatore che riferirà alla adunanza sulla questione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art 22. Art. 26 Decisione della Commissione
Art. 27
Ulteriori ricorsi Il direttore dell'Ufficio
Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via
definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria
superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente Regolamento. La
decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale
composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal
coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre
docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica
regionale, e presieduto dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o da un
suo delegato. L'organo
di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa
e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base
dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte
prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. Art. 28 Patto educativo di corresponsabilità Contestualmente all’iscrizione all’Istituto è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un patto educativo di corresponsabilità, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto fra Istituto, studenti e famiglie. Tale patto viene sottoscritto dal Dirigente Scolastico, dallo studente e da un genitore o da chi ne fa le veci. Si procede alla sottoscrizione del patto di corresponsabilità: · per gli iscritti alle classi prime entro il 30 giugno; · per i nuovi iscritti o trasferiti da altre scuole in corso d’anno all’atto dell’iscrizione; · per gli iscritti alle altre classi, durante la fase transitoria, entro il 30 settembre. La sottoscrizione del patto vincola le parti per l’intera permanenza dello studente presso l’Istituto. Eventuali revisioni del patto saranno adottate con delibera del Consiglio d’Istituto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Nell’ambito delle prime settimane di inizio delle attività didattiche l’Istituto pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione
e la condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del Piano dell’Offerta Formativa, del Regolamento d’Istituto e del patto educativo di corresponsabilità. CAPO IV PERSONALE
ATA Art. 29 Personale amministrativo
1)
Il ruolo del personale è di fondamentale
supporto all’azione didattica e la valorizzazione delle sue competenze è
decisiva per l’efficienza ed efficacia del servizio e per il conseguimento
delle finalità educative.
2)
Il personale amministrativo sarà dotato
di tesserino di riconoscimento visibile per l’intero orario di lavoro.
3)
Non può utilizzare i telefoni cellulari
durante l’orario di lavoro, salvo casi eccezionali e per comprovati motivi.
4)
Cura i rapporti con l’utenza, nel
rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla
documentazione amministrativa prevista dalla legge.
5)
Collabora con i docenti.
6)
Un efficace rapporto con il pubblico e
l’utenza in generale è di fondamentale importanza, in quanto esso contribuisce
a determinare il clima educativo della scuola, a favorire il processo comunicativo
tra le diverse componenti e ad elevare la qualità del servizio erogato
dall’Istituzione.
7)
Il personale amministrativo è tenuto al
rispetto dell’orario di servizio. Della presenza in servizio fa fede l’orologio
marcatempo. Art. 30 Collaboratori scolastici
1)
I collaboratori scolastici sono tenuti a
prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo
le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio farà fede l’orologio
marcatempo.
2)
In ogni turno di lavoro i collaboratori
devono accertare l’efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e
collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità.
3)
I collaboratori scolastici saranno dotati
di tesserino di riconoscimento visibile per l’intero orario di lavoro ed al
telefono rispondono con la denominazione dell’Istituzione scolastica;
4)
I collaboratori scolastici:
·
devono
vigilare sull’ingresso e sull’uscita degli alunni;
·
sono
facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza;
·
collaborano
al complessivo funzionamento didattico e formativo;
·
comunicano
immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l’eventuale
assenza dell’Insegnante dall’aula, per evitare che la classe resti incustodita;
·
favoriscono
l’integrazione degli alunni portatori di handicap;
·
vigilano
sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli
intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai
servizi o in altri locali, osservano i loro comportamenti e riferiscono al D.S.
ogni situazione ritenuta motivo di preoccupazione (bullismo, fumo in luoghi non
consentiti, ecc.);
·
possono
svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore negli
spostamenti fra i plessi o in palestra;
·
riaccompagnano
nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell’intervallo e senza seri
motivi, sostano nei corridoi;
·
sorvegliano
gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o
allontanamento momentaneo dell’insegnante;
·
impediscono,
con le buone maniere, che alunni di altri corsi possano svolgere azioni di
disturbo nel corridoio di propria pertinenza, invitandoli a rientrare nelle
loro classi;
·
sono
sempre disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione della
scuola è quella di educare specialmente quegli allievi che ne hanno più
bisogno;
·
evitano
di parlare ad alta voce;
·
tengono
i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili;
·
provvedono,
al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua e detersivi
disinfettanti dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle
suppellettili delle aule affidate;
·
non
si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal
D.S.G.A. o dal Dirigente Scolastico;
·
invitano
tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente
Scolastico ad uscire dalla scuola e comunicano qualsiasi situazione ritenuta
anomala;
·
si tengono
informati sugli orari di ricevimento dei genitori, collocati sempre in ore
libere da insegnamento;
·
prendono
visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei collegi dei
docenti o dei consigli di istituto, tenendosi aggiornati circa l’effettuazione
del necessario servizio;
·
sorvegliano
l’uscita dalle classi e dai cancelli esterni, prima di dare inizio alle pulizie.
5)
I collaboratori, ove accertino situazioni
di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente comunicarlo
in Presidenza. Segnalano, sempre in Presidenza, l’eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di
procedere alla sostituzione. CAPO V GENITORI Art. 31 Indicazioni 1) I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito. Pertanto dovranno impegnarsi a: · trasmettere ai ragazzi la convinzione che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale; · stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno; · controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul libretto personale e sul diario; · partecipare con regolarità alle riunioni previste; · favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola; · osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate; · sostenere gli insegnanti controllando l’esecuzione dei compiti a casa; 2) Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, tutte le volte che la situazione lo richieda o quando venga fatta esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. In questi casi si concorda, tramite il diario degli alunni, l’orario di ricevimento. La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, invierà alle famiglie degli alunni una cartolina di convocazione. 3) In caso di sciopero del personale la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato e con congruo anticipo. Non sempre sarà possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni. E’ possibile, quindi, che gli alunni presenti a scuola siano suddivisi in gruppi e affidati per la vigilanza ai collaboratori scolastici non scioperanti. In situazioni di emergenza verranno comunque impartite opportune disposizioni. 4) Allo scopo di mantenere vivo e proficuo il dialogo tra le famiglie e la scuola i genitori sono invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte partecipando alle assemblee di classe ed ai colloqui individuali con i docenti nelle occasioni di ricevimento. Sono gradite e possibili anche altre forme di collaborazione o proposte di riunioni suggerite dai genitori stessi. Art. 32 Diritto di
assemblea 1) I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 Aprile 1994, n. 297. 2) Le assemblee si svolgono fuori dall’orario delle lezioni. 3) L’assemblea dei genitori può essere di classe o d’Istituto. Art. 33 Assemblea
di classe 1) L’assemblea di classe è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di Classe. 2) E’ convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni. 3) La convocazione può essere richiesta: - dagli insegnanti; - da un quinto delle famiglie degli alunni della classe. 4) Il Presidente richiede per iscritto l’autorizzazione a tenere l’assemblea e provvede, anche tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l’ordine del giorno, alle famiglie. 5) Dei lavori dell’assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei componenti. 6) Copia del verbale viene inviata alla Presidenza. 7) Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti di classe. Art. 34 Assemblea
d’Istituto 1) L’assemblea d’Istituto è presieduta da uno dei genitori componenti il Consiglio di Istituto o di Classe eletto dall’assemblea. 2) L’assemblea è convocata dal Presidente, con preavviso di almeno sette giorni. 3) La convocazione dell’assemblea può essere richiesta: - da 50 genitori; - da un quinto dei genitori eletti nei Consigli di Classe; - dal Consiglio di Istituto; - dal Dirigente Scolastico. 4) Il Presidente richiede per iscritto l’autorizzazione a tenere l’assemblea e provvede, anche tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l’ordine del giorno, alle famiglie. 5) L’assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Dei lavori dell’assemblea viene redatto verbale a cura di uno dei partecipanti incaricato dal Presidente. 6) Copia del verbale viene consegnata alla Presidenza. 7) Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico ed i docenti. Art. 35 Accesso
dei genitori nei locali scolastici 1) Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all’inizio delle attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza di particolari studenti. 2) L’ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall’intrattenersi con i genitori durante l’attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l’alunno. 3) I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento settimanale dei docenti. CAPO VI NORME COMUNI, FINALI E TRANSITORIEArt. 36 – Approvazione e modificheIl Regolamento è deliberato dal Consiglio d’Istituto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti tenuto conto del parere e delle osservazioni del Collegio dei docenti. Eventuali modifiche possono essere proposte dalla Giunta Esecutiva ed approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Art. 37 –
Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo dell'Istituto. L'entrata in vigore comporta la completa abrogazione del Regolamento precedente e l'immediata efficacia di tutte le disposizioni incluse, ad eccezione di quelle subordinate all'emanazione di apposite disposizioni legislative dello Stato. Con l’entrata in vigore del Regolamento è fatto obbligo al Dirigente Scolastico, al Personale Docente, al Personale A.T.A. e agli Studenti di rispettarlo e farlo rispettare.
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